Statuto

Statuto  dell’Associazione Trevignano FilmFest

 

Articolo 1.

 

E’ costituita l’Associazione culturale “Trevignano FilmFest”, con sede in Trevignano Romano, via Garibaldi n.60 con durata illimitata.

 

Articolo 2. SCOPI

 

L’Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di carattere artisco/culturale, attraverso manifestazioni e rassegne cinematografiche, mostre d’arte, pubblicazioni, convegni, dibattiti e produzione di audiosivi, al fine di sollecitare la partecipazione e l’arricchimento culturale e sociale dei cittadini, oltre che dei soci.

In particolare, ma non esclusivamente, l’Associazione organizzerà ogni anno la “Trevignano FilmFest”, rassegna di pellicole italiane e straniere dedicate a un tema specifico, che cambierà da edizione a edizione, con ospiti italiani e stranieri e seguito di dibattiti, concerti, eventi ludico-ricreativi.

L’attività culturale dell’Associazione sarà rivolta principalmente ai cittadini italiani e stranieri residenti nelle città situate attorno al lago di Bracciano. Ma si cercherà anche di esercitare un’attrazione su Roma nonché sul pubblico internazionale. Per raggiungere questo scopo l’Associazione Trevignano FilmFest potrà collegarsi con associazioni, fondazioni, accademie, festival e altri organismi italiani e stranieri.

Una particolare attenzione verrà rivolta al mondo della scuola e a quello del lavoro. L’Associazione si renderà disponibile a richieste di collaborazione e di partecipazione alla sua attività.

 

Articolo 3.  SOCI

 

Qualsiasi cittadino, italiano o straniero che sia, può aspirare a diventare socio della Trevignano FilmFest. Potranno inoltre divenire soci, oltre a singoli individui, anche associazioni e circoli con attività e scopi non in contrasto con quelli della Trevignano FilmFest.

I soci vengono classificati in tre distinte categorie:

-soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

 

-soci ordinari: coloro che, avendone fatto domanda, sono accettati dal Consiglio direttivo e che con il loro apporto culturale contribuiscono ai bisogni dell’Associazione;

 

-soci sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti pubblici e privati, che, con apporti economici, comprese le quote di iscrizione, lasciti e donazioni, contribuiscono all’attività dell’Associazione.

 

-soci onorari: sono coloro che per particolari meriti, siano dal Consiglio direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’Associazione.

 

Articolo 4. AMMISSIONE DEI SOCI

 

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio direttivo, che ne delibera l’accettazione o la non accettazione, senza obbligo di motivazione.

 

Articolo 5. DOVERI DEI SOCI

 

L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti a rispettare le norme statutarie e le risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 6. PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

 

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

 

a) per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;

b) per decadenza e cioé per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c)per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità;

d)per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

 

Articolo 7. PATRIMONIO

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla quote versate dai soci e dalle eventuali donazioni di enti pubblici o privati, o di semplici cittadini.

 

Articolo 8. GOVERNO

 

Gli organi dell’Associazione sono Consiglio direttivo, Assemblea, Presidente, Segretario Tesoriere .

 

Articolo 9. ASSEMBLEA

 

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Vi partecipano soci fondatori, sostenitori e ordinari. In sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, con almeno 30 giorni di preavviso per lettera o all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato per l’approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo.

L’assemblea straordinaria è convocata         quando venga richiesta dal Consiglio direttivo all’unanimità, o almeno da un terzo degli associati, e delibera sulle modifiche del regolamento interno e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote, mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno i due quinti dei soci aventi diritto di voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le votazioni sono sempre palesi. Sono ammesse deleghe, ma un socio non può rappresentare più di un altro socio.

L’assemblea delibera:

a) l’elezione dei membri del Consiglio direttivo,

b) l’esame e l’approvazione del rendiconto annuale;

c) la modifica dello Statuto sociale, nonché il trasferimento della sede e lo scioglimento dell’Associazione stessa;

d) le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti, su proposta del Consiglio direttivo;

e) delibera altresì su ogni altro argomento attinente la gestione dell’Associazione.

 

Articolo 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è composto da non meno di cinque membri scelti fra  i soci fondatori e altri soci e si riunisce in media due volte l’anno.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente, che all’occorrenza sostituisce il presidente su delega di quest’ultimo, un Segretario Tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Le riunioni del Consiglio direttivo devo essere convocate per lettera o e-mail all’indirizzo degli interessati con almeno sette giorni di anticipo sulla data dell’incontro.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente.

Le decisioni sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, e di reperire tutte le risorse umane ed economiche necessarie a organizzare gli eventi, anche sotto forma di contributi pubblici e di sponsorizzazioni private. Il Consiglio direttivo predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea, delibera sulle richieste di adesioni di nuovi soci, procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci stessi, per accertarne la permanenza dei requisiti e prendere gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

 

Articolo 11. PRESIDENTE

 

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Convoca Assemblea e Consiglio direttivo attuando le delibere di quest’ultimo.

In caso di dimissioni e di impedimento grave, il Consiglio stesso provvede a eleggere un nuovo Presidente, in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

 

Articolo 12. SEGRETARIO TESORIERE

 

Il Segretario Tesoriere viene scelto dal Consiglio direttivo, alla sua prima riunione. Organizza le attività statutarie dell’Associazione ed è responsabile della cassa e della gestione del patrimonio. Predispone il rendiconto annuale per l’approvazione del Consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.

 

Articolo 13 ESERCIZI SOCIALI

 

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo entro il successivo 30 aprile dovrà redigere la situazione patrimoniale e il rendiconto annuale.

 

Articolo 13. SCIOGLIMENTO

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria e il patrimonio dell’ente dev’esser devoluto ad un’Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui artt.3 comma 190 della Legge 23/12/1996, no.662.

 

Articolo 14.

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.